All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.
Con l’entrata in vigore del DECRETO 2 SETTEMBRE 2021,i corsi di formazione, vengono cosi denominati:
Tipo corso | NUOVO NOME | NUOVA DURATA | NUOVO NOME AGG. | NUOVA DURATA |
RISCHIO ALTO | TIPO 3-FOR | 16 ORE compreso verifica di apprendimento 12 teoriche e 4 pratiche | TIPO 3-AGG | 8 ORE
compresa verifica di apprendimento L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula 5 ore) e da esercitazioni pratiche (3 ore) |
RISCHIO MEDIO | TIPO 2-FOR | 8 ORE, compresa verifica di apprendimento 5 teoriche e 3 pratiche | TIPO 2-AGG | 5 ORE
compresa verifica di apprendimento. L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (2 ore in aula) e da esercitazioni pratiche( 3 ore) |
RISCHIO BASSO | TIPO 1-FOR | 4 ORE, compresa verifica di apprendimento 2 teoriche + 2 pratiche | TIPO 1-AGG | 2 ORE L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche |