All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

Con l’entrata in vigore del DECRETO 2 SETTEMBRE 2021,i corsi di formazione, vengono cosi denominati:

Tipo corso NUOVO NOME NUOVA DURATA NUOVO NOME AGG. NUOVA DURATA
RISCHIO ALTO TIPO 3-FOR 16 ORE compreso verifica di apprendimento 12 teoriche e 4 pratiche TIPO 3-AGG  8 ORE

compresa verifica di apprendimento L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula 5 ore) e da esercitazioni pratiche (3 ore)

RISCHIO MEDIO TIPO 2-FOR 8 ORE, compresa verifica di apprendimento 5 teoriche e 3 pratiche TIPO 2-AGG  5 ORE

compresa verifica di apprendimento.

L’aggiornamento è costituito da una parte teorica (2 ore in aula) e da esercitazioni pratiche( 3 ore)

RISCHIO BASSO TIPO 1-FOR 4 ORE, compresa verifica di apprendimento 2 teoriche + 2 pratiche TIPO 1-AGG 2 ORE L’aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche